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Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 11/05/1984 (Rv. 434949 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE PRECEDENTE LA DELIBERAZIONE - DIRITTO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA - LESIONE - IMPUGNABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434949-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE PRECEDENTE LA DELIBERAZIONE - DIRITTO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA - LESIONE - IMPUGNABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA.*

A ciascun partecipante all'assemblea di un condominio di edificio deve riconoscersi il diritto di manifestare la propria volontà non soltanto mediante l'espressione conclusiva del voto, con assenso o dissenso sulla proposta contenuta nell'ordine del giorno, ma anche mediante l'intervento nella discussione, al fine di portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto. Peraltro, la lesione di tale diritto spiega effetti invalidanti non sulla Costituzione dell'assemblea, non essendo equiparabile al mancato invito di quel partecipante all'assemblea medesima, ma sulla deliberazione adottata, la quale resta impugnabile a norma dell'art. 1137 cod. civ.. (V 3798/78, mass n 393351; (V 4984/77, mass n 388600; (V 2368/70, mass n 348584).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)