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Sez. 5, Ordinanza n. 6131 del 13/11/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212509 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Vizi denunciabili - Motivazione del provvedimento differente dalle ragioni della richiesta - Abnormità - Esclusione - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212509-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

L'archiviazione disposta dal G.I.P. per motivi diversi da quelli di cui alla richiesta del P.M. (nella specie: archiviazione disposta per inesistenza degli estremi per la configurabilità del reato a fronte di una richiesta fondata sul difetto di una condizione di procedibilità) non determina l'abnormità del provvedimento, e ne esclude la impugnabilità qualora non si sia verificata alcuna violazione della norma di cui al sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen. e cioè qualora le parti siano state comunque poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)