Sez. 6, Sentenza n. 30775 del 28/05/2007 Cc. (dep. 27/07/2007) Rv. 237330 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione - Revoca delle indagini suppletive disposte da altro magistrato - Abnormità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell'udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 cod.proc.pen., abbia disposto l'archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod.proc.pen., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)