Sez. 5 - , Ordinanza n. 20864 del 30/09/2020 (Rv. 659048 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento di irrogazione sanzioni – Autonomia da procedimento di accertamento tributi – Conseguenze – Applicazione degli artt. 16-18 d.lgs. n. 472 del 1997 – Sussistenza – Applicazione dell'accertamento con adesione – Esclusione – Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi ed è soggetto unicamente all'applicazione degli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l'istituto dell'accertamento per adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione delle sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicché l'eventuale proposizione dell'istanza non sospende il termine per la sua impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)