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Sez. 3, Sentenza n. 2728 del 21/07/1969 (Rv. 342424 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LOCAZIONE DA PARTE DEL TERZO OPPONENTE DEL BENE PIGNORATO - PROVA DELLA PROPRIETA DELL'OPPONENTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342424-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LOCAZIONE DA PARTE DEL TERZO OPPONENTE DEL BENE PIGNORATO - PROVA DELLA PROPRIETA DELL'OPPONENTE - INSUSSISTENZA.*

La locazione, al pari del comodato, non e di per se titolo giuridicamente idoneo a fornire la prova certa della proprieta allegata dal terzo sui mobili pignorati ed a vincere la presunzione legale di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua casa di abitazione o nella sua azienda presunzione, questa, che non puo essere vinta da altre presunzioni. Infatti il rapporto di locazione prescinde dalla esistenza o dalla permanenza, nel locatore, del diritto di proprieta o di altro diritto reale, e persino dal possesso nella cosa locata, e puo essere validamente costituito da chiunque sia in condizioni di trasferire materialmente al conduttore la detenzione e il godimento della cosa e solo facendo ricorso alle presunzioni (ed al criterio, su cui queste si fondano, dell'id quod plerumque accidit sarebbe possibile risalire, dall'accertamento di un rapporto di locazione costituito sui beni pignorati dal terzo opponente, a quello del diritto reale da costui fatto valere in Sede di opposizione. Il locatore non puo, pertanto, in quanto tale, valersi dell'opposizione di cui all'art.619 cod.proc.civ.. (V. 1532-68, massima n.333229 568-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)