Sez. 1, Sentenza n. 9884 del 22/01/2009 Cc. (dep. 05/03/2009) Rv. 244510 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Esclusione della sospensione - Estensione ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini procedurali, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)