Sez. U, Sentenza n. 12 del 08/05/1996 Cc. (dep. 26/06/1996) Rv. 205039 - 01
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Esclusione della sospensione per i termini delle indagini preliminari - Si estende ai procedimenti incidentali "de libertate" - Fattispecie.
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella quale è stato ritenuto inammissibile l'appello presentato dal P.M. il 20 settembre 1995 avverso provvedimenti del G.I.P. dichiarativi della cessazione di efficacia della misura cautelare in date 11 agosto e 9 settembre 1995). (Conf. Sez. Un., 8 maggio 1996 n. 13, Giammaria, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)