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Sez. 6, Sentenza n. 864 del 10/03/1999 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 212999 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Misure cautelari - Impugnazioni - Termini - Sospensione feriale - operatività - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212999-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi del secondo comma dell'art. 240 bis delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Decreto Legisl. 20/07/1990 num. 193, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)