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Sez. L, Sentenza n. 22068 del 22/10/2007 (Rv. 599537 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione tra datore di lavoro e lavoratore - Previsione di somma a titolo di esodo incentivato e di conguaglio di differenze eventualmente dovute - Legittimità - Interpretazione relativa compiuta dal giudice di meirto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599537-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di transazione stipulata dal datore di lavoro e dal lavoratore finalizzata all'esodo incentivato di quest'ultimo, l'interpretazione delle relative disposizioni contrattuali è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell'asserita incongruità e incompletezza della motivazione. (Nella specie - relativa a transazione tra dipendente Alitalia ed azienda nell'ambito dell'esodo incentivato - la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto legittima la pattuizione della corresponsione in favore del lavoratore di una somma a titolo di incentivo all'esodo ed altresì di conguaglio di differenze eventualmente ancora dovute al lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)