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Sez. 5, Sentenza n. 5278 del 04/04/2003 (Rv. 561876 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - DEFINITIVA | Condizioni - Definitività dell'accertamento - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Iscrizione a ruolo dell'imposta - Presupposto legittimante - Previa definizione del giudizio sull'accertamento - Necessità - Prova - Onere - Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561876-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - DEFINITIVA

In tema di riscossione delle imposte dirette, a norma dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possono essere iscritte definitivamente a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi. Ciò comporta, nell'ipotesi in cui sia stato impugnato l'avviso di accertamento, che la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta presuppone che quel procedimento d'impugnazione sia stato definito, e che l'accertamento sia quindi divenuto definitivo (nella specie, escluso fosse utilmente decorso il termine breve per l'appello della sentenza di prime cure, la S.C. ha affermato che gravava sull'amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova che l'iscrizione a ruolo era avvenuta dopo il passaggio in giudicato ex art. 327 cod. proc. civ. della decisione, costituente il presupposto legittimante dell'iscrizione a ruolo stessa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)