Sez. 5, Sentenza n. 13499 del 01/07/2015 (Rv. 635737 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - DEFINITIVA | Presupposto - Accertamento definitivo - Impugnazione tardiva e successiva all'iscrizione a ruolo - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - DEFINITIVA
In tema di riscossione delle imposte dirette, l'iscrizione a ruolo ex art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve fondarsi su un accertamento definitivo ed è, pertanto, legittima quando, al momento della stessa, i termini per l'impugnazione siano decorsi e non sia stato proposto alcun ricorso avverso il sottostante accertamento, atteso che è irrilevante un'eventuale impugnazione successiva, mentre, invece, è esclusa la definitività dell'accertamento quando, al momento dell'iscrizione a ruolo, sia pendente un giudizio, anche se, in ipotesi, tardivamente introdotto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)