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Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 30/03/1993 (Rv. 481616 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - A titolo definitivo | Avviso di accertamento - Impugnazione - Processo tributario - Estinzione - Iscrizione a ruolo della imposta - Presupposto - Ordinanza di estinzione - Comunicazione - Necessità.
Stato
decisa il 1993-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481616-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - A titolo definitivo

Nella ipotesi di estinzione del processo tributario instaurato con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, la iscrizione a ruolo della imposta - che per il disposto dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 presuppone la definitività dell'accertamento, conseguente nel caso alla definizione del processo tributario - deve essere preceduta dalla regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione, atteso che il processo tributario non può ritenersi definito (e quindi l'accertamento impugnato definitivo) se la pronuncia di estinzione non è comunicata al contribuente (ai fini dell'eventuale reclamo ex art. 309 cod. proc. civ.), solo da tale momento decorrendo (o riprendendo a decorrere) i termini di prescrizione e di decadenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)