Sez. 1, Sentenza n. 2860 del 30/06/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173889 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIAMENTE CONTESTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIAMENTE CONTESTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Per accertare se, nella fase istruttoria, siano state osservate le condizioni previste dall'art. 376 cod. proc. pen., deve aversi riguardo al contenuto dell'interrogatorio, quando questo sia stato espletato, e non al mandato o all'ordine di comparizione o di cattura. Ne consegue che, senza necessità di ulteriore contestazione, l'originaria imputazione può essere modificata anche nei suoi elementi di fatto, e non solo nel nomen iuris, con l'ordinanza di rinvio o con la richiesta di citazione a giudizio, quando dallo interrogatorio risulti che su tali elementi di fatto, l'imputato sia stato reso edotto ed abbia avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. (fattispecie: imputato di concorso in detenzione di stupefacenti, originariamente contestata, rinviato a giudizio per favoreggiamento reale). (V mass n 170324; (Conf mass n 162055).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)