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Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 05/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162055 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONE PER LA PRONUNCIA - ORDINANZA - DI RINVIO A GIUDIZIO - RIFERIMENTI.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162055-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONE PER LA PRONUNCIA - ORDINANZA - DI RINVIO A GIUDIZIO - RIFERIMENTI.*

Per accertare se nella fase istruttoria sia stato osservato il principio sancito dall'art. 376 cod. proc. pen. occorre aver riguardo non tanto al mandato o all'ordine di cattura o di comparizione, ma piuttosto al contenuto dell'interrogatorio. Ne consegue che, senza necessità di ulteriore contestazione, l'imputazione originaria può essere modificata nei suoi elementi di fatto con l'ordinanza di rinvio o con la richiesta di citazione a giudizio, quando dall'interrogatorio risulti che su tali elementi di fatto, l'imputato sia stato reso edotto ed abbia avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. (V mass n 155799; (V mass n 133014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)