Sez. L, Sentenza n. 317 del 12/01/1995 (Rv. 489651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Intimazione nell'area della libera recedibilità - Nullità - Esclusione - Illegittimità - Configurabilità - Conseguenze - Diritto all'indennità di preavviso - Sussistenza - Diritto al risarcimento dei danni per licenziamento ingiurioso o determinante difficoltà occupazionali in relazione al motivo del recesso - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il licenziamento intimato per ragioni disciplinari nell'area della libera recedibilità (prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990), e soggetto alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970 in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1989, ove le garanzie stesse siano state violate, non è nullo ma è illegittimo e conseguentemente (mentre non viene meno la sua idoneità a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro) sulla sua base il datore di lavoro non può disconoscere il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al risarcimento dei danni configurabili nel caso in cui siano integrati gli estremi del "licenziamento ingiurioso", lesivo del diritto all'onere del lavoratore, o in relazione alle difficoltà occupazionali determinate dalla conoscenza del motivo del licenziamento nell'ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)