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Sez. 5, Sentenza n. 452 del 17/01/2002 (Rv. 551607 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura liti fiscali ex art. 2 quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Condizioni - Atti notificati entro il 31 dicembre 1994, compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione - Processo verbale di constatazione notificato entro la suddetta data a società di fatto - Istanza di condono presentata dal socio - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551607-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 2 "quinquies", primo comma, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994) - secondo il quale possono essere definite, a domanda, le liti fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 1994 e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione -, la notificazione, nel termine prescritto, di processo verbale di constatazione ad una società di fatto è idonea a determinare, ai fini anzidetti, la pendenza della lite fiscale anche nei confronti del singolo socio, poiché le società di fatto, pur essendo fornite di autonomia patrimoniale, non costituiscono un soggetto diverso dalle persone dei soci.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)