Sez. 3, Sentenza n. 5922 del 27/05/1995 (Rv. 492509 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Società di fatto conduttrice di un immobile adibito ad attività commerciale - Scioglimento - Prosecuzione dell'attività da parte di uno dei soci - Incidenza sulla persistenza dell'originario rapporto locativo - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE
Le società irregolari o di fatto non sono dotate di personalità giuridica e non costituiscono soggetti diversi dalle persone dei soci ma godono esclusivamente di autonomia patrimoniale, la quale, essendo prevista esclusivamente a tutela dei creditori sociali non giova a finalità estranee a tale esigenza, cosicché laddove questa non ricorre deve escludersi la possibilità di contrapposizione tra il componente della società considerato in proprio e lo stesso visto come socio. Pertanto lo scioglimento di una società di fatto conduttrice di un immobile adibito ad attività commerciale, con prosecuzione della detta attività da parte di uno dei soci nell'immobile medesimo, non incide sulla persistenza dell'originario rapporto locativo, il quale continua con il socio che abbia proseguito da solo nell'attività imprenditoriale già esercitata in forma societaria, non essendo tale attività imputabile ad una individualità soggettiva diversa dai singoli soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)