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Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 25/10/1974 (Rv. 371632 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI TUTTI I SOCI - DEBITORE SOCIALE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO - MANCATA INDICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371632-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI TUTTI I SOCI - DEBITORE SOCIALE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO - MANCATA INDICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le societa irregolari non sono dotate di personalita giuridica e non costituiscono soggetti diversi dalle persone dei soci, ma godono unicamente di autonomia patrimoniale, la quale e prevista in esclusiva funzione di tutela dei diritti dei creditori sociali e non giova percio a finalita estranee a tale esigenza. Pertanto il debitore della societa irregolare, convenuto da tutti i soci, non puo opporre il loro difetto di legittimazione, anche se essi non dichiarano esplicitamente di agire in rappresentanza della societa. (V 228'71, mass n 349664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2270, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)