Sez. 2, Sentenza n. 4230 del 07/05/1987 (Rv. 452983 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE.*
L'Azione di riduzione, di natura personale, si prescrive nello ordinario termine di dieci anni decorrente dall'apertura della successione senza che possa aver rilievo, a tal fine, l'individuazione del momento in cui il legittimario ha scoperto la lesione della propria quota di riserva. La prescrizione, tuttavia, resta interrotta quando il legittimario abbia posto in essere Atti diretti in modo univoco a far valere la sua pretesa, come quando abbia chiesto, nel predetto termine decennale, la tutela giurisdizionale del proprio diritto con la proposizione della domanda di riduzione, a nulla rilevando che tale domanda sia stata dichiarata inammissibile per ragioni di rito (nella specie perché proposta tardivamente nel corso del giudizio divisorio, senza che su di essa fosse stato accettato il contraddittorio). (V 6517/86, mass n 448674; (V 1253/67, mass n 327775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)