Sez. L, Sentenza n. 6517 del 06/11/1986 (Rv. 448674 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTI GIUDIZIALI - TIPICITÀ - COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIA DI LAVORO ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL RITO DEL 1973.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTI GIUDIZIALI - TIPICITÀ - COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIA DI LAVORO ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL RITO DEL 1973.*
L'art. 2943 cod. civ. - nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di Atti giudiziali - si riferisce soltanto ad Atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda riconvenzionale, non già a qualsiasi atto del processo genericamente considerato; pertanto la comparsa conclusionale non può spiegare efficacia interruttiva della prescrizione. (nella specie il lavoratore, che agiva per il riconoscimento della qualifica superiore, aveva proposto la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive soltanto nella comparsa conclusionale, nel rito anteriore alla legge n. 533 del 1973; la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto la domanda suddetta inammissibile, nonché inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale relativa alle differenze retributive). (V 603/73, mass n 362692; (V 992/72, mass n 357300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)