Sez. 1, Sentenza n. 12292 del 15/05/2008 (Rv. 603949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello principale - Dichiarazione d'inefficacia dell'appello incidentale - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Legittimazione dell'appellato - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
La declaratoria della perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art.334, secondo comma, cod. proc. civ., quale conseguenza della pronuncia di inammissibilità dell'appello principale, permette all'appellante incidentale di proporre ricorso per cassazione, al fine di sostenere le ragioni dell'appellante principale per dimostrare l'erroneità della pronuncia di inammissibilità di tale appello e la conseguente ritualità della propria impugnazione, sia pur tardiva, specie se l'appellante principale non abbia proposto ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)