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Sez. L, Sentenza n. 7306 del 18/03/2008 (Rv. 602497 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Difetto di rappresentanza processuale - Conseguenze - Nullità - Onere di far valere il vizio con l'appello - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602497-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il difetto di rappresentanza processuale non determina una nullità insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo un vizio che deve essere fatto valere con l'appello in base alla regola dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, applicativa del generale principio del carattere meramente processuale delle nullità formali. (Fattispecie in tema di difetto di procura del difensore di un ente pubblico, cui il mandato era stato conferito da un procuratore alle liti, privo del potere di conferire mandati ad ulteriori procuratori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)