Sez. L, Sentenza n. 17094 del 02/12/2002 (Rv. 563508 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Difetto di rappresentanza dedotto in appello - Pronunzia nel merito favorevole alla parte deducente - Ricorso per cassazione dell'ente soccombente - Onere della parte vittoriosa di proporre ricorso incidentale per far valere la nullità della sentenza derivante dal difetto di rappresentanza - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La parte, che deduca in appello il difetto di rappresentanza di un ente pubblico e risulti invece vittoriosa nel merito, ha l'onere - ove intenda riproporre la questione in sede di legittimità a seguito del ricorso per cassazione dell'ente soccombente - di impugnare a sua volta la medesima sentenza, mediante ricorso incidentale, atteso che il suddetto vizio, riverberando i propri effetti sull'atto finale del procedimento, comporta una nullità che, per non essere del tipo insanabile, non si sottrae alla regola generale, di cui all'art. 161 cod. proc. civ., dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame e al limite costituito dal formarsi del giudicato interno a seguito di pronuncia esplicita o implicita sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)