Sez. 2, Sentenza n. 5722 del 21/05/1991 (Rv. 472285 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio | Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - Tabella millesimale predisposta dal creditore- costruttore - Errori - Impugnabilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio
In tema di condominio di edifici, l'accettazione da parte dei condomini della tabella millesimale, predisposta dal venditore- costruttore, ed allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi, non preclude l'impugnativa della tabella medesima, ai sensi dell'art. 69 n. 1 disp. att. del codice civile, sotto il profilo dell'errore, al fine di ottenerne una revisione, in corrispondenza agli effettivi valori delle singole unità immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)