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Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 28/01/1995 (Rv. 490062 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore e allegata ai singoli contratti di vendita - Errori - Impugnabilità.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490062-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)

L'accettazione, da parte dei condomini, della tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita da luogo ad una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese che, anche se si discosta da quelli fissati dalla legge per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell'edificio, è vincolata tra le parti, attesa la derogabilità dei predetti criteri legali, salva la possibilità di revisione delle tabelle millesimali per errore sul valore effettivo delle singole unità immobiliari, prevista dall'art. 69 disp. att. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)