diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 25972 del 02/09/2022 (Rv. 665647 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETA' | Responsabilità della struttura - Fondamento - Successiva presa in carico del paziente da parte di altra struttura - Persistenza della responsabilità della prima struttura - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665647-01

RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETA'

La responsabilità contrattuale nei confronti del paziente propria della struttura sanitaria comprende anche l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possano derivare dall'utilizzazione di terzi per l'adempimento dell'obbligazione negoziale, ma non è configurabile qualora il pregiudizio consegua alla condotta di un soggetto terzo riferibile ad altra struttura, la quale abbia posto in essere una successiva e distinta presa in carico del medesimo paziente.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)