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Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012 (Rv. 621457 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità dell'ospedale - Fondamento - Natura contrattuale - Distinzioni.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621457-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)