Sez. 3, Sentenza n. 43607 del 15/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265284 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Reato omissivo istantaneo - Dolo - Sussistenza al momento della scadenza del termine per l'adempimento - Necessità - Mancata conoscenza della diffida ad adempiere - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)