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Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 09/02/2016 Ud. (dep. 11/04/2016) Rv. 266633 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - D.Lgs. n. 8 del 2016 - Nuova soglia di punibilità annua - Conseguenze - Maturata prescrizione di singole omissioni mensili - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266633-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in l. n. 638 del 1983 - disponendo la sanzione penale per la condotta di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l'importo superi la soglia di euro 10.000 annui; ne consegue che, ai fini della punibilità, non è rilevante l'eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)