diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2513 del 06/07/1976 (Rv. 381313 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONVALIDA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA CONCESSIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - MUTAMENTI SUCCESSIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381313-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - CONVALIDA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA CONCESSIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - MUTAMENTI SUCCESSIVI - IRRILEVANZA.*

Ai fini della convalida del sequestro conservativo la sussistenza del periculum in mora va valutata con riferimento alla situazione del tempo in cui il provvedimento cautelare fu concesso ed eseguito. All'uopo, il giudice deve tener conto, con un giudizio a posteriori, non solo degli elementi valutati dal magistrato che concesse il sequestro, ma anche di quelli successivamente dimostrati come esistenti al momento del provvedimento stesso: e, quindi, con esclusione, in quanto giuridicamente irrilevanti, dei mutamenti che, verificatisi successivamente alla concessione del sequestro e durante il giudizio di convalida, abbiano fatto venir meno il periculum in mora. (V 1191/74, mass n 369232).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)