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Sez. 3, Sentenza n. 13400 del 29/10/2001 (Rv. 549896 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE | Valutazione - Elemento oggettivo - Rapporto tra ammontare del credito da tutelare e consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore - Momento rilevante - Idoneità del patrimonio del debitore a garantire il creditore al momento dell'istanza cautelare - Insufficienza - Permanenza della garanzia al momento in cui il credito dovrebbe esser soddisfatto, anche coattivamente - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549896-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE

Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che è insufficiente la sussistenza dell'idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)