Sez. 2, Ordinanza n. 13732 del 12/06/2007 (Rv. 597323 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Art. 326, primo comma, cod. proc. civ. - Portata - Decorrenza dalla notificazione della sentenza impugnata sia per il destinatario della notifica che per il notificante - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 cod.proc.civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo comma dell'art. 326 cod.proc.civ. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)