diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 5177 del 06/03/2018 (Rv. 647951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Art. 326 c.p.c. - Portata - Decorrenza dalla notificazione della sentenza impugnata anche per il notificante – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, l'art. 326, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, per il quale il compimento della predetta attività segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che rilevi l'intenzione del notificante stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)