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Sez. L, Sentenza n. 10688 del 29/11/1996 (Rv. 500938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento societario - Configurabilità di un unico soggetto ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al computo dei dipendenti per l'individuazione della normativa applicabile in materia di licenziamenti.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il fatto che più società facciano parte di uno stesso gruppo e che tra le medesime vi sia un collegamento non è motivo sufficiente per ritenere esistente un unico soggetto giuridico o un centro di imputazione di rapporti autonomo rispetto alle società stesse, in particolare con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società collegate, senza che una diversa conclusione sia giustificata da discipline normative dei gruppi societari, che rilevano solo ai fini specifici per i quali esse sono previste, a meno che non ricorra una preordinata frode alla legge, consistente nella costituzione di una pluralità di aziende allo scopo di eludere la disciplina limitativa dei licenziamenti. (Nella specie due società in accomandita semplice avevano gli stessi soci accomandatari e una di esse deteneva il sessanta per cento del capitale dell'altra; la S.C. annullato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato la tutela reale ad un licenziamento privo di giustificato motivo intimato da una delle due società, sulla base di un computo unitario dei loro dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)