Sez. L, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000 (Rv. 536582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento economico funzionale tra società - Insorgenza di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate - Esclusione - Conseguente attribuzione della titolarità dei rapporti di lavoro alla società formalmente investita del ruolo di datrice di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il collegamento economico - funzionale tra società non comporta, di per sè, l'insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate - le quali conservano la rispettiva personalità giuridica e sono datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)