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Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 04/03/2011 (Rv. 617109 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dall'art. 8 della legge n. 289 del 2002 - Tardiva presentazione della dichiarazione integrativa - Invalidità del condono - Configurabilità - Versamenti tempestivi dei maggiori importi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617109-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, prevista dall'art. 8 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, è invalida, se presentata tardivamente, anche quando i maggiori importi dovuti siano stati tempestivamente versati, in quanto la norma collega il perfezionamento dell'integrazione al "pagamento dei maggiori importi dovuti" entro il termine fissato, "sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data" e prevede che nella stessa, da presentarsi in via telematica, "devono essere indicati, a pena di nullità, i maggiori importi dovuti".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)