Sez. 5, Sentenza n. 22923 del 29/10/2014 (Rv. 632733 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Termine per la presentazione della dichiarazione - Art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Termine unico al 31 gennaio 2003 - Esclusione - Doppio termine in relazione alla modalità di presentazione della dichiarazione - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la dichiarazione per la definizione automatica ex art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è tempestiva solo se presentata entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, vigente "ratione temporis" (rispettivamente, per le dichiarazioni trasmesse tramite banca o ufficio postale, 31 luglio e, per quelle trasmesse in via telematica, 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta), aumentati dei 90 giorni previsti dal comma 7 del citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, in quanto la data del "31 ottobre 2002", entro cui deve cadere il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta oggetto di integrazione, delimita l'applicabilità del condono, ma non determina alcuna modifica o sanatoria dei termini di presentazione delle dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tempestiva la dichiarazione di condono relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno d'imposta 2001, presentata tramite banca il 29 gennaio 2003 e, quindi, ben oltre il 29 ottobre 2002).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 432
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)