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Sez. 4, Sentenza n. 6773 del 03/04/1987 Ud. (dep. 26/05/1987) Rv. 176066 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE A GIUDIZIO - PREISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO IN SEDE DI PRIME INDAGINI SENZA LE GARANZIE DI CUI ALL'ART. 304 COD. PROC. PEN. - MANCATA DEDUZIONE DELLA IRREGOLARITÀ NEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176066-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE A GIUDIZIO - PREISTRUZIONE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO IN SEDE DI PRIME INDAGINI SENZA LE GARANZIE DI CUI ALL'ART. 304 COD. PROC. PEN. - MANCATA DEDUZIONE DELLA IRREGOLARITÀ NEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 439 COD. PROC. PEN. - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Le nullità verificatesi nella preistruzione per inosservanza delle forme predisposte a tutela del diritto di difesa si accomunano alle nullità incorse durante l'istruzione. Ne consegue che il termine di deduzione delle anzidette sanzioni processuali si identifica con il momento successivo al compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento, come si evince dal raffronto dell'art. 185, terzo comma cod. proc. pen. con l'art. 439 dello stesso codice. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che non sussiste la nullità della decisione per aver il giudice di merito utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato in Sede di prime indagini di polizia, senza la garanzia di cui all'art. 304 cod. proc. pen., poiché non essendo stata rilevata e dedotta tale irregolarità nel termine previsto, si era verificata la sanatoria). (V mass n 146967 e ivi citate; (Conf mass n 146401; (Conf mass n 156013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)