Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593740 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Natura amministrativa - Conseguenze - Modificazione del trattamento sanzionatorio - Principio di retroattività della legge più favorevole - Applicabilità - Condizioni - Necessità di un'espressa disposizione - D.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità ai procedimenti disciplinari successivi alla sua entrata in vigore - Disciplina transitoria ex art. 32 bis - Fatti commessi in epoca anteriore - Ultrattività della normativa precedente più favorevole.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e che restano quindi sottoposte, in via generale, al principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole. Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 19, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 20, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 21, Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)