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Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 12/05/1994 (Rv. 486588 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 - Indennità di espropriazione - Conseguimento - Azione in via autonoma dinanzi alla Corte d'Appello - Esperibilità - Prescrizione - Termine.
Stato
decisa il 1994-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486588-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della stessa legge) il soggetto espropriato può agire in via autonoma per il conseguimento della indennità di espropriazione - con un'azione da proporsi dinanzi alla Corte d'Appello, competente in unico grado, nel termine ordinario di prescrizione decennale - indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli articoli 15 e 19 della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)