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Sez. 1, Sentenza n. 12857 del 19/12/1997 (Rv. 511045 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale - Effetti - Azione giudiziaria promossa dal proprietario onde conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità - Ammissibilità - Sopravvento, nelle more del giudizio, del provvedimento amministrativo di determinazione della stima - Rilevanza ed influenza sul corso del giudizio già in corso - Insussistenza - Formulazione di opposizione alla stima determinata in sede amministrativa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-12-19
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511045-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La eventuale determinazione amministrativa dell'indennità di esproprio, che sopravvenga nel corso di un giudizio preventivamente instaurato dall'espropriato al fine di conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità in questione, non comporta la necessità di formulazione di una opposizione onde evitare la definitività della stima, considerato che il giudice delle leggi ha consentito (sent. 22 febbraio 1990, n. 67) la tutela in giudizio delle ragioni dell'espropriato, senza vincolarlo al rispetto di alcuna pregiudiziale amministrativa. Ne consegue che il corso dell'azione giudiziaria già intrapresa non resta influenzato dalla prosecuzione del procedimento amministrativo, le cui conclusioni non possono incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)