Sez. 1, Sentenza n. 11370 del 11/10/1999 (Rv. 530570 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Stima amministrativa - Omissione - Azione per la determinazione giudiziale dell'indennità - Ammissibilità - Condizioni dell'azione - Decreto di esproprio - Necessità - Differenze relative alla fattispecie di procedura non completata e di intervenuta e di irreversibile trasformazione del bene - Mancanza - Risarcimento del danno.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, il soggetto espropriato può agire in via autonoma per conseguire l'indennità di espropriazione, anche se la stima amministrativa non sia stata effettuata, quando sia stato emesso il decreto di esproprio, che integra una condizione dell'azione; in caso di procedura espropriativa non completata, scaduto il termine dell'occupazione d'urgenza e intervenuta l'irreversibile trasformazione del bene, il privato può invece agire per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva nel termine del quinquennio dalla fine dell'occupazione legittima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)