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Sez. 3, Ordinanza n. 898 del 18/01/2005 (Rv. 579876 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimento - Cause connesse per cumulo soggettivo ed oggettivo - Separazione di una o di alcuna cause - Rimessione in decisione - Sentenza sulla competenza - Pronuncia soltanto nei confronti delle parti della causa o delle cause separate e rimesse in decisione - Istanza di regolamento di competenza - Contraddittorio solo di dette parti - Disciplina degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. - Inapplicabilità nei confronti delle altre parti - Fondamento - Rimessione in decisione di tutte le cause - Sentenza declinatoria della competenza su alcune - Separazione delle altre cause e rimessione in istruttoria - Istanza di regolamento di competenza - Contraddittorio - Disciplina degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. - Applicabilità in riferimento a tutte le parti - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579876-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Allorquando in una controversia nella quale si sia realizzato un cumulo soggettivo ed oggettivo di domande, il giudice proceda alla separazione di una o di alcune domande dalle altre e su di esse pronunci successivamente sentenza declinatoria sulla competenza, il contraddittorio nel giudizio di regolamento di competenza introdotto contro tale sentenza riguarda esclusivamente le parti del giudizio relativo alla domanda o alle domande su cui, a seguito della separazione, sia stata pronunciata la decisione relativa alla competenza e non si pone alcun problema di applicabilità del regime di cui agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. nei riguardi delle parti delle cause non decise. Tale problema si pone, invece, allorquando il giudice provveda alla separazione in sede decisoria, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 5, cod. proc. civ., e cioè, nel procedere alla decisione della controversia in cui il cumulo si sia realizzato, declini la competenza soltanto su alcune delle cause e, con separato provvedimento ordinatorio, disponga la separazione delle altre cause e l'ulteriore prosieguo del giudizio su di esse (o le rimetta o ne rimetta alcune al giudice di competenza inferiore), atteso che in tale caso la sentenza sulla competenza, non essendo stata la decisione preceduta dalla separazione, si deve intendere pronunciata tra tutte le parti del giudizio cumulato, essendo ancora le cause riunite, con la conseguenza che occorre stabilire se fra le cause destinatarie di tali diversi provvedimenti vi fosse un nesso di scindibilità o di inscindibilità e, quindi, debba applicarsi al regolamento di competenza la disciplina dell'art. 331 o quella dell'art. 332 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)