Sez. U, Sentenza n. 4341 del 26/07/1985 (Rv. 441806 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
Nell'appalto di opere pubbliche, la revisione dei prezzi, nella disciplina fissata dal d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, integra normalmente una facoltà discrezionale dell'amministrazione, in relazione alla quale la posizione dell'appaltatore ha consistenza di mero interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre un diritto soggettivo alla revisione medesima, come tale azionabile davanti al giudice ordinario, è configurabile, oltre che nel caso di specifico accordo fra le parti, solo quando l'appaltante abbia positivamente esercitato detto potere con il riconoscimento della revisione. (V 1363/83, mass n 426172; (V 5122/82, mass n 422997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)