Sez. L, Sentenza n. 3651 del 27/05/1988 (Rv. 458924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI TRASPORTO - REGIME CONTRIBUTIVO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 467 DEL 1984 - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI RISPETTIVI - ART. 5 DEL D.L. N. 317 DEL 1987 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI TRASPORTO - REGIME CONTRIBUTIVO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 467 DEL 1984 - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI RISPETTIVI - ART. 5 DEL D.L. N. 317 DEL 1987 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel regime anteriore alla legge n. 467 del 1984 (che ha dettato una speciale disciplina, priva di carattere retroattivo, per l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di trasporto, rimettendo ad un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale la Determinazione della quota da computare per la quantificazione dell'Obbligo contributivo) la retribuzione imponibile, ai fini della contribuzione previdenziale, è sottratta al potere dispositivo dell'autonomia negoziale collettiva ed individuale ed è affidata all'inderogabile Determinazione della legge (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153) che - dopo avervi incluso tutto ciò che il lavoratore riceva dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro - prevede espressamente tra gli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile tassativamente elencati, il cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità di trasferta, che presume destinato a rimborso spese, intendendo con ciò riferirsi soltanto alla trasferta in senso stretto - che postula la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso - ed includendo invece integralmente nella retribuzione imponibile l'indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti, che prestano continuamente la propria opera fuori Sede essendo tale indennità correlata alla tipicità della prestazione lavorativa ed avendo quindi natura esclusivamente retributiva nel suo intero ammontare, a nulla rilevando in senso contrario le Disposizioni dettate dallo art. 5 d.l. 31 luglio 1987 n. 317, come sostituito dalla legge di conversione 3 ottobre 1987 n. 398 che - nell'escludere l'indennità di trasferta dalla retribuzione imponibile per una quota pari allo ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche - trova applicazione unicamente ai lavoratori italiani operanti in paesi extra-comunitari. (V 537/88, mass n 457042; (V 5395/87, mass n 453982).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 467 art. 11, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 5, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)