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Sez. L, Sentenza n. 537 del 23/01/1988 (Rv. 457042 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - ACCERTAMENTO DELLA NATURA RETRIBUTIVA O NON DI UN EMOLUMENTO - CRITERI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSÌ DETTI TRASFERTISTI.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457042-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - ACCERTAMENTO DELLA NATURA RETRIBUTIVA O NON DI UN EMOLUMENTO - CRITERI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSÌ DETTI TRASFERTISTI.*

Con riguardo alla Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, spetta al giudice del merito accertare, caso per caso, se un compenso, corrisposto al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto abbia in tutto od in parte natura retributiva, avuto riguardo alla sua intrinseca struttura e alla sua funzione, nonché alla sussistenza dei requisiti della corrispettività (rispetto alla prestazione lavorativa), obbligatorietà, continuità e determinatezza (o determinabilità). Conseguentemente è allo stesso giudice che spetta stabilire se il compenso in questione sia, o meno, assoggettabile, in tutto od in parte, alle prescritte contribuzioni previdenziali ed il relativo apprezzamento di fatto non è sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione solo al 50% l'indennità di trasferta corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori cosiddetti trasfertisti). (V 1227/87, mass n 450754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)