Sez. 5, Sentenza n. 2696 del 21/02/2003 (Rv. 560656 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Decreto ingiuntivo - Emissione per somme dovute ad un istituto di credito per un finanziamento - IVA - Soggezione - Imposta di registro - Applicazione - A tassa fissa - Unitarietà dell'obbligazione alla base del decreto - Conseguente unitarietà dell'imposizione tributaria - Estensione - Agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria costituenti accessori dell'obbligazione per il capitale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito (figura avente - come tale - la qualità di soggetto IVA) ottenga per il conseguimento della controprestazione ad esso dovuta per la concessione di un prestito (fattispecie implicante l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA con rivalsa nei confronti del solvens, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'imposta sul valore aggiunto, di talché, in forza del canone della prevalenza di detta imposta su quella proporzionale di registro, l'atto, a norma e per gli effetti dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va registrato a tassa fissa. Il carattere unitario dell'obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell'obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)