Sez. 3, Sentenza n. 8444 del 02/08/1995 (Rv. 493521 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Famiglia coltivatrice - Nozione.
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE
L'eventuale esuberanza delle energie lavorative a disposizione, rispetto alla limitata estensione del terreno da coltivare, non toglie, di regola, rilevanza, nella disciplina dei contratti agrari, alla funzione della famiglia coltivatrice, la quale va considerata in senso allargato e cioè quale organismo economico a base associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non avendo comunione di tetto e di mensa, siano legati da parentela od affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo, anche se in parte dediti ad altre attività.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)