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Sez. 3, Sentenza n. 1546 del 19/05/1972 (Rv. 358251 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVE NUOVE E PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358251-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI PROVE NUOVE E PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

In Sede di rinvio non possono essere dedotte nuove prove ne prodotti nuovi documenti, salvo che, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, i termini della controversia, che il giudice di rinvio e chiamato a decidere, si configurino in modo sostanzialmente diverso da quello delineato in precedenza, allorche le parti potevano svolgere attivita assertiva ed istruttoria. (Conf 2633'70 mass n 349041; 3453'69 mass n 343563).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)