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Sez. 1, Sentenza n. 4519 del 11/08/1982 (Rv. 422493 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVE - QUESTIONE CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DEI MERI PRESUPPOSTI MATERIALI DEL TRIBUTO - QUALIFICAZIONE COME QUESTIONE DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONFIGURABILITÀ DI UN REDDITO ASSOGGETTABILE AD IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ORTOVIVAISTICA ESERCITATE IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422493-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVE - QUESTIONE CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DEI MERI PRESUPPOSTI MATERIALI DEL TRIBUTO - QUALIFICAZIONE COME QUESTIONE DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONFIGURABILITÀ DI UN REDDITO ASSOGGETTABILE AD IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ORTOVIVAISTICA ESERCITATE IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE.*

La commissione tributaria centrale, la quale accolga il ricorso dell'ufficio, in ordine alla configurabilità, con riguardo ad attività ortovivaistica, di un reddito assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile cat. B (diverso da quello agrario), per il caso in cui tale attività presenti connotati di impresa commerciale trascendenti i limiti dell'azienda agricola, deve rinviare la causa davanti alla commissione di secondo grado, per il riscontro in concreto della sussistenza o meno di fatti attinenti a detti connotati, atteso che, nell'ambito delle questioni di valutazione estimativa, sottratte alla cognizione della commissione centrale (artt. 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), vanno incluse non soltanto quelle attinenti alla quantificazione dell'imponibile, ma anche quelle relative allo accertamento dei meri presupposti materiali del tributo. (V 1240/81, mass n 411821; (V 5086/77, mass n 388696).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)